Art. 35.
(Condotte dolose).

      1. Il personale addetto agli organismi informativi che preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 32, 33 e 34 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni.
      2. Nell'ipotesi di eccesso colposo si applica l'articolo 55 del codice penale.